Art. 4.
                 Concorso delle regioni al rispetto
                 degli obiettivi di finanze pubblica

  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e
delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003
e  2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi
nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato
dall'accordo  tra  Governo,  regioni e province autonome del 3 agosto
2000,  come  integrato  dall'articolo  85,  comma  6,  della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  rivalutato per i predetti anni, secondo le
percentuali  stabilite  dall'articolo  85,  comma  8,  della legge 23
dicembre 2000, n. 388.