Art. 5.
              Adempimenti comunitari iniziali a seguito
                   di condanna per aiuti di Stato

  1.  In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee  dell'11  dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa
della  definizione  dei ricorsi promossi contro la medesima decisione
innanzi  alle  autorita'  giudiziarie  dell'Unione europea, il regime
delle  agevolazioni  rese disponibili in favore delle banche in forza
della  legge  23  dicembre  1998,  n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli  16,  commi  3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1,
del  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  e'  sospeso a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e'  ancora  aperto il termine per la
presentazione   della   relativa   dichiarazione   dei   redditi.  E'
analogamente  sospeso  il  regime di agevolazione reso disponibile in
forza  dell'articolo  27,  comma 2, del citato decreto legislativo n.
153  del  1999,  nella misura in cui la duplice operazione costituita
dall'attribuzione  delle  quote  di  partecipazione al capitale della
Banca   d'Italia   alla   societa'   conferitaria  e  dal  successivo
trasferimento  alla  fondazione  produca  effetti  sul bilancio della
societa'  conferitaria.  I periodi d'imposta per i quali operano tali
sospensioni,  ivi  incluso  il  periodo  di  imposta  2001,  non sono
computati  ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma
1,  del  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in
ragione  del  loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema
di  fondazioni  dalla  citata  legge  n.  461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999.
  2.  Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
in  apposita  contabilita'  speciale  di  tesoreria.  Con  successivo
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.