Art. 5. Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato 1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo, in ragione del loro speciale regime giuridico, quanto disposto in tema di fondazioni dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999. 2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.