Art. 6.
           Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del regime tributario delle societa' cooperative

  1.  L'articolo  12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica
in  ogni  caso  alla  quota  degli utili netti annuali destinati alla
riserva minima obbligatoria.
  2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge
3  aprile  2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del
capitale  sociale,  non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci.   Le   stesse  somme,  se  imponibili  al  momento  della  loro
attribuzione,   sono   soggette  ad  imposta  secondo  la  disciplina
dell'articolo  7,  comma  3,  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le
disposizioni  del presente comma si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
  3.  La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in
ogni  caso  a  titolo  d'imposta  sugli  interessi  corrisposti dalle
societa'  cooperative  e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti  nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai prestiti
erogati  alle  condizioni  stabilite dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4.   In  attesa  di  un  piu'  compiuto  riordino  del  trattamento
tributario  delle  societa'  cooperative e loro consorzi, in coerenza
con  la  generale riforma della disciplina delle societa' cooperative
di  cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
    a)  l'articolo  12  della  legge  16 dicembre 1977, n. 904, salvo
quanto  previsto  dal  comma  1,  si  applica  al  39 per cento della
rimanente  quota  degli  utili  netti  annuali  destinati  a  riserva
indivisibile;
    b)  per  le  cooperative  agricole  e  della piccola pesca e loro
consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento;
    c)  non  si  applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 10,
limitatamente  alle  precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601;  per le
cooperative  di  produzione  e  di lavoro e loro consorzi resta ferma
l'applicazione  del  predetto  articolo  11  relativamente al reddito
imponibile   derivante  dall'indeducibilita'  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.
  5.  Per  il  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31
dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche  dovuto  dalle  societa'  cooperative  e  loro consorzi e'
calcolato,  in  base  alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.
97,  assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente quella che si
sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
  6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
cooperative  e  loro  consorzi  soggetti  alla disciplina di cui alla
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si
applicano  alle  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui alla legge 8
novembre  1991,  n.  381.  In ogni caso, le disposizioni del presente
articolo  non  si  applicano  alle  societa'  cooperative di garanzia
collettiva  fidi  di  primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli  articoli  29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'articolo  106 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato
con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.