Art. 7.
                    Patrimonio dello Stato S.p.a.

  1.  Per  la  valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello  Stato  e'  istituita  una  societa'  per azioni, che assume la
denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
  2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 euro.
  3.  Le  azioni  sono  attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze.  Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita'
delle  azioni,  o parte di esse, esclusivamente alla Cassa depositi e
prestiti,  alla  societa' di cui all'articolo 8, a societa' da queste
controllate,  ovvero  ad  altre societa' di cui il Ministero comunque
detenga, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale.
  4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministero.
  5.  L'approvazione  dello  statuto e la nomina dei componenti degli
organi  sociali  previsti  dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima  assemblea,  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
convoca  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente provvedimento.
  6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.
  7.   La  pubblicazione  del  presente  decreto  tiene  luogo  degli
adempimenti  in  materia  di  costituzione  di  societa'  per  azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
  8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per
la  costituzione  della  societa'  sono  esclusi  da  ogni  tributo o
diritto.
  9.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro,  si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2002,  utilizzando per
1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Alla  Patrimonio  dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti
diritti  pieni  o  parziali  sui  beni  immobili  facenti  parte  del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili
facenti  parte  del  demanio  dello Stato e comunque sugli altri beni
compresi  nel  conto  generale  del  patrimonio  dello  Stato  di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero
ogni  altro  diritto  costituito  per  legge  a  favore  dello Stato.
Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e di iscrizione dei beni nel
bilancio  della  societa'  sono  definiti  con  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, anche in deroga agli articoli 2254,
2342  e  seguenti,  del  codice  civile. Il trasferimento puo' essere
operato  con le modalita' e per gli effetti previsti dall'articolo 3,
commi  1,  16,  17,  18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.  Il  trasferimento  di  beni  di  particolare valore artistico e
storico  e'  effettuato  di  intesa  con  il Ministro per i beni e le
attivita'   culturali.   Il  trasferimento  non  modifica  il  regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile,  dei  beni  demaniali  trasferiti.  Restano  comunque fermi i
vincoli  gravanti  sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
  11.  La  societa'  puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione,
alle  quali  si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
  12.  I  beni  della  Patrimonio  dello  Stato  S.p.a possono essere
trasferiti  alla  societa'  di  cui  all'articolo  8 con le modalita'
previste al comma 10.