Art. 8.
         Societa' per il finanziamento delle infrastrutture

  1.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche
con  atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata
"Infrastrutture   S.p.a.";   non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo  2362  del  codice civile. La societa' ha sede a Roma e
puo'  istituire  sedi  secondarie  a  Milano  e  Napoli.  Il capitale
iniziale  e'  pari  a euro 1 milione, da versare interamente all'atto
della   costituzione;   i   successivi   aumenti  del  capitale  sono
determinati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le  azioni  della  societa'  non possono formare oggetto di diritti a
favore  di  terzi;  ne  e' ammesso il trasferimento con la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  la  garanzia  dello Stato per i titoli e i finanziamenti di
cui  al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa',
nonche' per le garanzie di cui al comma 3.
  3.  La  societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai finanziamenti
concessi da banche e altri intermediari finanziari:
    a)  finanzia  sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi
opere pubbliche;
    b)  concede  finanziamenti  sotto  qualsiasi forma finalizzati ad
investimenti  per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede
garanzie  per  le  finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa'
puo' altresi' assumere partecipazioni, detenere immobili e esercitare
ogni  attivita'  strumentale,  connessa  o accessoria ai suoi compiti
istituzionali. E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista
e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  formulate le linee direttrici per l'operativita' della
societa'.  I  finanziamenti di cui al comma 3 possono essere concessi
anche  per  il  tramite  di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti  sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata
determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa'
puo'  destinare  i  propri  beni  e  i  diritti relativi a una o piu'
operazioni  di  finanziamento  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
5.  I  beni  e  i  diritti  cosi'  destinati costituiscono patrimonio
separato  a  tutti  gli  effetti da quello della societa' e da quelli
relativi  alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli
da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa
assunti,  su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte  di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
ovvero   dai  concedenti  i  finanziamenti.  Delle  obbligazioni  nei
confronti  dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti,
nonche'  di  ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione,
risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti
destinati.   Per   ciascuna   operazione   puo'  essere  nominato  un
rappresentante  comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi  e  in  loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i poteri
stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
condizioni  dell'operazione.  Le  cessioni  di  beni  in favore della
societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e
di  societa'  interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita'  di  cui  al  comma  10,  dell'articolo  7. Si applicano ai
finanziamenti  di  cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo
42,  commi  3  e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  approvato  con  decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
  5.   La   societa'   raccoglie  la  provvista  necessaria  mediante
l'emissione  di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono
strumenti  finanziari  e agli stessi si applicano le disposizioni del
testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria,  approvato  con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.    L'organo   amministrativo   delibera   sull'emissione   e   le
caratteristiche  dei  titoli.  Alla  societa' si applicano il comma 4
dell'articolo   2  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e  il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con
i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  del  comma 4 e' stabilito il
rapporto massimo tra le passivita' a breve termine e quelle a medio e
lungo termine della societa'.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
regolati  la  composizione  del  consiglio  di  amministrazione e del
collegio   sindacale  della  societa'  e  la  durata  in  carica  dei
rispettivi  membri.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri dell'organo
amministrativo  a  un  comitato  esecutivo  o  a  uno o piu' dei suoi
membri.
  7.  Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
  8.  Il  bilancio  della societa' e' redatto secondo le disposizioni
applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
  9.  Gli  utili netti della societa' sono destinati a riserva se non
altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'.
  10.  Ai  titoli  e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo
stesso   trattamento   previsto   nell'articolo   2,   comma  5,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a
qualsiasi   titolo   in  favore  della  societa',  le  operazioni  di
provvista,   quelle  di  finanziamento,  nonche'  quelle  relative  a
strumenti   finanziari  derivati,  e  tutti  i  provvedimenti,  atti,
contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'  inerenti alle
cessioni  e  operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione
ed  estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque  tipo da chiunque e in
qualsiasi   momento   prestate   e   alle  loro  eventuali  surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a
tali  operazioni  e  le  cessioni,  anche parziali, dei crediti e dei
contratti  ad  esse  relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  prevista  dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600,  sugli  interessi  e  altri  proventi dei conti correnti bancari
della  societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto  alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul
valore  aggiunto  i  trasferimenti  di  immobili  alla  societa' e le
locazioni  in  favore  di  amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
  11.   La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione
lo  richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al
fine  di  assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano
conformi  alla  legge,  alle  disposizioni  attuative,  nonche'  allo
statuto,  e  siano  coerenti  con  le  linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
  12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.