Art. 9. Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa' interamente controllate dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. 3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".