Art. 9.
      Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione
           e finanziamento di enti pubblici e di societa'
            interamente controllate dallo Stato, nonche'
                  di cartolarizzazione di immobili

  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  2, del decreto
legislativo   29  ottobre  1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione,
trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A
del  predetto  decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002,
fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti
enti  quanto  previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
  2.  Al  pagamento  dei  creditori  dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa
interamente  controllate dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia
dello  Stato  prevista  dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive modificazioni.
  3.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  ricapitalizzazione,
funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nel piano
biennale  2002-2003,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  a  sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale
della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni
di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 18 giugno 1998, n. 194.
  4.  All'onere  derivante  dal  comma 3 si provvede per l'anno 2002,
quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante  corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  50,  comma  1,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448; quanto a 550
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di  spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quanto  a  93,290  milioni  di euro mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468   milioni  di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.   Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.  All'articolo  6  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis.  Alle  cessioni  ed  ai conferimenti ai fondi di investimento
immobiliare   istituiti  ai  sensi  degli  articoli  37  del  decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio
1994,  n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni
ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".