Art. 6. Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento. 2. Al fine di assicurare l'omogeneita' qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualita' del progetto dal punto di vista: tecnico-operativo; delle attivita' assistenziali e di sostegno; della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza; e' data priorita' ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunita' montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture gia' esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.