Art. 6. 
       Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  -  con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme  degli  statuti
di autonomia  -  stabiliscono  i  criteri  per  l'individuazione  dei
progetti da ammettere al finanziamento. 
  2. Al fine di assicurare l'omogeneita' qualitativa dei servizi  sul
territorio nazionale, i soggetti di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo assegnano le risorse sulla base della qualita' del  progetto
dal punto di vista: 
    tecnico-operativo; 
    delle attivita' assistenziali e di sostegno; 
    della popolazione e  dell'ampiezza  del  territorio  coperti  dai
servizi di assistenza; e' data priorita'  ai  servizi  che  prevedono
interventi  di  assistenza  su  territori  comprendenti  una   intera
comunita'  montana,  ovvero  circoscrizioni  comunali  limitrofe  con
popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; 
    del collegamento del progetto con i servizi sociali di base,  con
le strutture sanitarie e con altre iniziative,  servizi  e  strutture
gia' esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.