Art. 7. 
       Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  -  con
propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme  degli  statuti
di  autonomia  -  stabiliscono  le  modalita'  di  concessione  e  di
erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne,  comunque,  la
massima pubblicita' sul territorio. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
stabiliscono,  altresi',  le   modalita'   con   cui   procedere   al
monitoraggio,  alla  valutazione  dell'attuazione  dei  progetti   di
telefonia sociale e all'eventuale revoca dei  contributi  di  cui  al
presente regolamento.