Art. 7. Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicita' sul territorio. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresi', le modalita' con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale e all'eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento.