Art. 8. Relazioni 1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. 2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attivita' di cui all'articolo 7, comma 2.