Art. 3. 1. Le modalita' temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 44 del 2002: "Art. 26 (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'art. 23, comma 2. 3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale. 4. Sono bianche le schede prive di voto valido. 5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile. 6. E' nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. 7. I seggi elettorali e l'uffico centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'art. 25, comma 6, che provvede allo scrutinio. 8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale".