Art. 4.
  1.  Nella  sala  elettorale  presso l'ufficio elettorale centrale e
presso  ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per
ciascuno  dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge
24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 28
marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni
contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.
  2.  Il  presidente  dell'ufficio  elettorale  o, in sua assenza, il
componente  piu'  anziano,  consegna a ciascun votante le tre diverse
schede di cui all'articolo 2 ed una matita.
  3.  Su  ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la
dicitura  "Elezioni  del  Consiglio  superiore  della  magistratura",
identico per tutti i seggi elettorali.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 23 della citata legge
          n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 5 della legge n.
          44 del 2002:
              "Art.  23  (Componenti  eletti  dai  magistrati).  - 1.
          L'elezione  da  parte  dei  magistrati  ordinari  di sedici
          componenti   del  Consiglio  superiore  della  magistratura
          avviene con voto personale, diretto e segreto.
              2. L'elezione si effettua:
                a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati
          che  esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte
          suprema  di  cassazione  e  la  Procura  generale presso la
          stessa Corte;
                b) in  un  collegio nazionale, per quattro magistrati
          che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli
          uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia,
          ovvero  che  sono destinati alla Procura generale presso la
          Corte   suprema   di  cassazione  ai  sensi  dell'art.  116
          dell'ordinamento   giudiziario  di  cui  al  regio  decreto
          30 gennaio  1941,  n. 12, come sostituito dall'art. 2 della
          legge 13 febbraio 2001, n. 48;
                c) in   un   collegio   unico  nazionale,  per  dieci
          magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
          uffici  di  merito,  ovvero  che  sono destinati alla Corte
          suprema    di    cassazione    ai   sensi   dell'art.   115
          dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto
          n.  12  del  1941, come sostituito dall'art. 2 della citata
          legge n. 48 del 2001".