Art. 5.
  1. I  seggi  elettorali,  alla  chiusura  delle operazioni di voto,
trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per
ciascun  collegio  unico  nazionale,  alla cancelleria della Corte di
appello  del  distretto  di appartenenza, unitamente al verbale delle
operazioni  elettorali  dal  quale  risulti  il  numero  delle schede
inviate  per  ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte
di  appello,  previa  verifica  che  tutti  i  seggi  elettorali  del
distretto  abbiano  inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne
dispone   la   trasmissione  alla  Commissione  centrale  elettorale,
unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
  2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di
voto,  trasmette  immediatamente alla Commissione centrale elettorale
le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale,
unitamente  al  verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti
il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
  3.  Delle  contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi
dell'articolo 28,  comma  1,  della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato
atto nel verbale delle operazioni elettorali.
  4.  La  Commissione  centrale elettorale redige un apposito verbale
delle  operazioni  di apertura dei plichi, in cui specifica il numero
dei  plichi  ricevuti  nonche'  il  numero  delle schede pervenute da
ciascun  seggio  elettorale  e  dall'ufficio  centrale elettorale per
ciascuno  dei  tre  collegi;  quindi,  preso atto che siano pervenuti
tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi
elettorali  e  previa  riunione di tutte le schede relative a ciascun
collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione
dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo
1958,  n.  195,  come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo
2002,  n.  44.  Delle  contestazioni  sulla  validita'  delle schede,
risolte  ai  sensi  dell'articolo 28,  comma  2, della legge 24 marzo
1958,  n.  195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo
2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 27 e 28
          della citata legge n. 195 del 1958:
              "Art.  27 (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La
          commissione  centrale  elettorale  provvede allo scrutinio,
          separatamente  per  ciascun  collegio,  aprendo  le  schede
          elettorali  e  dividendo quelle valide in gruppi secondo la
          preferenza  espressa; determina il totale dei voti validi e
          il totale delle preferenze per ciascun candidato.
              2. Vengono  dichiarati  eletti  i candidati che abbiano
          ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello
          dei  seggi  da  assumere  in  ciascun  collegio. In caso di
          parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano.
              3. Nel  caso  in cui il numero dei candidati dichiarati
          eletti  sia  inferiore  a  quello  dei seggi, entro un mese
          vengono  indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei
          seggi  ancora  vacanti.  Fino  all'assegnazione  di tutti i
          seggi,  lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali
          del  Consiglio  superiore  della magistratura e' assicurato
          dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore
          a  dodici,  dei  quali  otto  togati  e  quattro eletti dal
          Parlamento  in  seduta  comune;  degli  otto  membri togati
          almeno   due   devono   rispettivamente   appartenere  alle
          categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.
          23.  In  caso  diverso  si  applicano  le  disposizioni del
          secondo comma dell'art. 30".
              "Art.  28  (Contestazioni).  -  1. I seggi elettorali e
          l'ufficio  centrale  costituito  presso la Corte suprema di
          cassazione  provvedono a maggioranza circa le contestazioni
          sorte durante le operazioni di voto.
              2. La   commissione   centrale  elettorale  provvede  a
          maggioranza  circa  le  contestazioni sulla validita' delle
          schede.
              3. Delle  contestazioni  e  delle decisioni relative e'
          dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".