Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "stabilimento", l'unita' produttiva; 
    b) "impresa di dimensioni comunitarie",  un'impresa  che  impiega
almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e  almeno  150  lavoratori
per Stato membro in almeno due Stati membri; 
    c) "gruppo  di  imprese",  un  gruppo  costituito  da  un'impresa
controllante e dalle imprese da questa controllate; 
    d) "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie",  un  gruppo  di
imprese che soddisfa le condizioni seguenti: 
      1) il  gruppo  impiega  almeno  1.000  lavoratori  negli  Stati
membri; 
      2) almeno due imprese del gruppo si  trovano  in  Stati  membri
diversi; 
      3) almeno  un'impresa  del  gruppo  impiega  non  meno  di  150
lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa  del  gruppo
impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; 
    e)  "rappresentanti  dei  lavoratori",   i   rappresentanti   dei
lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti; 
    f) "direzione centrale", la direzione  centrale  dell'impresa  di
dimensioni comunitarie o,  nel  caso  di  un  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie, dell'impresa  controllante,  o  il  dirigente
cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4
le relative attribuzioni e competenze; 
    g)  "informazione  e  consultazione",  la  fornitura   di   dati,
elementi, notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la  instaurazione
di un dialogo tra i rappresentanti  dei  lavoratori  e  la  direzione
centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato; 
    h)  "comitato   aziendale   europeo",   il   comitato   istituito
conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo  9,  comma  6,  o
alle  disposizioni  dell'articolo  16,  e  costituito  da  dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori; 
    i)  "delegazione  speciale  di  negoziazione",   la   delegazione
istituita  conformemente  all'articolo  5,  per  negoziare   con   la
direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero  di  una  procedura
per  l'informazione  e  consultazione   dei   lavoratori   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  limiti  prescritti  per  i
dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori
impiegati negli  ultimi  due  anni.  I  lavoratori  con  contratto  a
termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato,  sono
computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta'
dei  dipendenti  interessati  impiegati  negli  ultimi  due  anni.  I
lavoratori  a  tempo  parziale   sono   computati   proporzionalmente
all'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n.  61,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100.  Sono  esclusi  dal  computo  i
lavoratori in prova e a domicilio. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Il comma 1 dell'art. 6  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della  direttiva  97/81/CE
          relativa all'accordo-quadro sul  lavoro  a  tempo  parziale
          concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n.  66,  come  modificato
          dal  decreto  legislativo  26  febbraio   2001,   n.   100,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001,  n.  80,
          e' il seguente: 
              "1. In tutte le ipotesi in  cui,  per  disposizione  di
          legge  o  di  contratto  collettivo,  si  renda  necessario
          l'accertamento   della   consistenza    dell'organico,    i
          lavoratori a tempo parziale sono  computati  nel  complesso
          del  numero  dei  lavoratori  dipendenti   in   proporzione
          all'orario svolto, rapportato al  tempo  pieno  cosi'  come
          definito ai  sensi  dell'art.  1;  ai  fini  di  cui  sopra
          l'arrotondamento opera per le frazioni di orario  eccedenti
          la  somma  degli  orari  individuati   a   tempo   parziale
          corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.".