Art. 3. 
                 Definizione di impresa controllante 
 
  1. Ai soli fini  del  presente  decreto  si  intende  per  "impresa
controllante" un'impresa che puo' esercitare  un'influenza  dominante
su un'altra impresa denominata "impresa controllata". 
  2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,
salvo prova contraria, se un'impresa  direttamente  o  indirettamente
nei confronti di un'altra impresa alternativamente: 
    a) puo' nominare piu' della meta' dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione; 
    b)  dispone  della  maggioranza  dei  voti   in   rapporto   alle
partecipazioni al capitale dell'impresa; 
    c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa. 
  3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o  piu'  dei
criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella
che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale  criterio,  quella
che soddisfa il criterio  b),  o,  infine,  quella  che  soddisfa  il
criterio c). 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di  voto  e  di
nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti  di  qualsiasi
altra impresa controllata, nonche' delle persone  o  degli  enti  che
agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o  di
un'altra impresa controllata. 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e'
considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cui
possiede pacchetti azionari nei seguenti casi: 
    a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa
o finanziaria in modo  professionale,  compresa  la  negoziazione  di
valori  mobiliari   per   conto   proprio   o   di   terzi,   detiene
temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni  al  capitale  di
un'impresa, purche' non eserciti i  diritti  di  voto  inerenti  alle
partecipazioni stesse, ovvero purche'  eserciti  i  predetti  diritti
soltanto  per  favorire  la  vendita  delle  partecipazioni   stesse,
dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o
di elementi del suo patrimonio. La vendita  deve  avvenire  entro  un
anno dalla data della registrazione della  partecipazione  sul  libro
dei soci della societa' in cui  ha  acquisito  una  partecipazione  o
entro un periodo maggiore  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze o da altre autorita' competenti; 
    b) quando una societa' di partecipazione finanziaria  acquisisce,
direttamente  o  indirettamente,  il  controllo  di  un'impresa,  sia
tramite  acquisto  di  partecipazioni  del  capitale,   sia   tramite
qualsiasi altro mezzo,  purche'  i  diritti  di  voto  inerenti  alle
partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri
del consiglio di amministrazione  e  del  collegio  sindacale,  o  di
organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene  partecipazioni,
unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai
fini  della  presente  lettera,  per   societa'   di   partecipazione
finanziaria si intendono le  societa'  la  cui  attivita'  prevalente
consiste  nell'acquisizione  di  partecipazioni  in  altre   imprese,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 
  6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera
nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 
  7.  Nel  caso  in  cui  un'impresa  non  sia   disciplinata   dalla
legislazione di uno Stato membro, si applica  la  legislazione  dello
Stato membro  nel  cui  territorio  sono  situati  il  rappresentante
dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro
nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa  del
gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.