Art. 9. 
                       Contenuto dell'accordo 
 
  1. La direzione centrale o il  dirigente  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione  devono  negoziare
con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' di
attuazione dell'informazione e  della  consultazione  dei  lavoratori
previste dall'articolo 1, comma 1. 
  2. Fatta salva l'autonomia  delle  parti,  l'accordo  previsto  dal
comma 1, stipulato per  iscritto  tra  la  direzione  centrale  e  la
delegazione speciale di negoziazione, determina: 
    a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie
interessati dall'accordo, secondo le definizioni di cui  all'articolo
2; 
    b)  la  composizione  del  Cae,  il   numero   dei   membri,   la
distribuzione dei seggi e la durata del mandato; 
    c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione
del Cae; 
    d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae; 
    e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al  Cae,  ivi
comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato; 
    f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo; 
    g) contenuto dell'informazione e della consultazione. 
  3. La direzione centrale e la delegazione speciale di  negoziazione
possono decidere per iscritto di istituire una o piu'  procedure  per
l'informazione e la consultazione in aggiunta  o  in  alternativa  al
Cae.   L'accordo   deve   stabilire   secondo   quali   modalita'   i
rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di  riunirsi  per
procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che  sono
loro  comunicate.  In  particolare,  queste  informazioni  riguardano
questioni transnazionali che incidono  notevolmente  sugli  interessi
dei lavoratori. 
  4. Gli accordi di cui al presente  articolo  non  sono  sottoposti,
tranne  disposizione   contraria   contenuta   negli   stessi,   alle
prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16. 
  5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale
di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri. 
  6. I componenti italiani del Cae o i titolari  della  procedura  di
informazione e  consultazione  sono  designati  per  un  terzo  dalle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,  e  per  due
terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del
gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze,  tenendo
conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai). 
  7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi  di  imprese  nei
quali non siano  costituite  rappresentanze  sindacali  unitarie,  la
direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi  nazionali  di
lavoro  applicati  agli  stessi  definiscono  procedure,  criteri   e
modalita' di costituzione della delegazione speciale di  negoziazione
e del Cae ovvero dei  titolari  della  procedura  di  informazione  e
consultazione,  in  conformita'  a  quelli  definiti  rispettivamente
all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.