Art. 9. Contenuto dell'accordo 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'articolo 1, comma 1. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina: a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo 2; b) la composizione del Cae, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato; c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione del Cae; d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato; f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo; g) contenuto dell'informazione e della consultazione. 3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al Cae. L'accordo deve stabilire secondo quali modalita' i rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori. 4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16. 5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri. 6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai). 7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalita' di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformita' a quelli definiti rispettivamente all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.