(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
                        FEBBRAIO 2002, N. 13 
 
All'articolo 1: 
al  comma  1,  le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
al comma 3, dopo le parole: "per l'approvazione del  bilancio",  sono
inserite le seguenti: "non oltre il termine di cinquanta giorni dalla
scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso"
e le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di  cui
al". 
 
All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. All'articolo 41, camma  1,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, dopo le parole:  "con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare" sono inserite le  seguenti:
"di concerto con il Ministero dell'interno" ". 
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
"Art.  2-bis.  -  I.  Il  canone  per   l'installazione   dei   mezzi
pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo
15  dicembre  1997,  n.   446,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non e'  dovuto
per  le  insegne  di  esercizio  delle  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la  sede  ove  si
svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie  complessiva
fino a 5 metri quadrati. 
2.  Le  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del   comma   1,
ragguagliate per ciascun comune all'entita'  riscossa  nell'esercizio
2001, sono integralmente rimborsate al  comune  dallo  Stato  secondo
modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno.  I  trasferimenti
aggiuntivi cosi'  determinati  non  sono  soggetti  a  riduzione  per
effetto di altre disposizioni di legge. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma  2,  valutato  in  5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
4. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai
5 metri quadrati l'imposta o  il  canone  sono  dovuti  per  l'intera
superficie. 
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di  cui  all'articolo
47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  che  abbia  la  funzione  di
indicare  al  pubblico  il  luogo   di   svolgimento   dell'attivita'
economica.  In  caso  di  pluralita'  di   insegne   l'esenzione   e'
riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1". 
 
All'articolo 3: 
al comma 2, capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: "negli anni
1997, 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni  1997,
1998, 1999 e 2000";  al  secondo  periodo,  le  parole  da:  "diverse
rispetto all'anno 2000" fino alla fine del capoverso sono  sostituite
dalle seguenti: "determinate sulla  media  degli  anni  2000  e  2001
relative alla gestione dei  servizi  a  carattere  imprenditoriale  a
decorrere dall'anno 2003"; 
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
"2-bis. Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge  28
dicembre 2041, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei  trasferimenti"
e' inserita la seguente: "correnti" e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: ", e  comunque  non  oltre  il  25  per  cento  dei  suddetti
trasferimenti"". 
 
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 3-bis. - 1. Dopo l'articolo 268 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
"Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare  ulteriori
passivita')  -  1.  Nel  caso  in  cui  l'organo   straordinario   di
liquidazione non  possa  concludere  entro  i  termini  di  legge  la
procedura del dissesto per l'onerosita'  degli  adempimenti  connessi
alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei  debiti
pregressi,  il  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con   il   sindaco
dell'ente  locale  interessato,  dispone  con  proprio  decreto   una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del  dissesto  con
riferimento  a  quanto  gia'  definito  entro  il  trentesimo  giorno
precedente il provvedimento.  Il  provvedimento  fissa  le  modalita'
della chiusura, tenuto conto del  parere  della  Commissione  per  la
finanza e gli organici degli enti locali. 
2. La  prosecuzione  della  gestione  e'  affidata  ad  una  apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al  comma  1,  anche
nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in  cui  la
massa attiva sia insufficiente a coprire la  massa  passiva  o  venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse. 
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno,
prorogabile per un altro anno.  I  componenti  sono  scelti  fra  gli
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili   con   documentata
esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il
requisito  prescritto,  e'  proposto  dai  Ministro  dell'interno  su
designazione del sindaco dell'ente locale interessato. 
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal  comma
2 sono regolati dalla normativa di cui al presente  titolo  VIII.  Il
compenso  spettante  ai  commissari  e'  definito  con  decreto,  del
Ministro dell'interno ed e' corrisposto  con  onere  a  carico  della
procedura anticipata di cui al comma 1. 
5. Ai fini dei  commi  1  e  2  l'ente  locale  dissestato  accantona
apposita   somma,   considerata   spesa   eccezionale   a   carattere
straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La  somma  e'  resa
congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con  accantonamenti
nei bilanci stessi. I piani di impegno  annuale  e  pluriennale  sano
sottoposti per il parere  alla  Commissione  per  la  finanza  e  gli
organici degli enti locali e sono approvati con decreto del  Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare
i debiti progressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere  della  predetta  Commissione,  dichiara   la   chiusura   del
dissesto". 
Art. 3-ter. - 1. Al comma 1, numero 4), nell'articolo  63  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "La  pendenza  di  una  lite  in  materia
tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo  9  del
presente decreto non determina incompatibilita'" e sono aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  "La  lite  promossa  a  seguito  di   o
conseguente  a  sentenza  di  condanna   determina   incompatibilita'
soltanto in caso di  affermazione  di  responsabilita'  con  sentenza
passata in giudicato. La costituzione di parte  civile  nel  processo
penale  non  costituisce  causa  di  incompatibilita'.  La   presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso". 
Art. 3-quater. -  1.  All'articolo  27,  comma  13,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo,  le  parole:  "sulle  contabilita'  speciali  di
giro-fondi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sulle  contabilita'
speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed"; 
b) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli  atti  di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono  nulli;  la
nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non  determinano  obbligo
di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'
accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali" ".