Art. 10.
  1.  L'organo  di  controllo verifica l'attivita' di amministrazione
della  fondazione,  accertando la regolare tenuta della contabilita',
la  corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze dei libri e delle
scritture  contabili  e l'osservanza dei principi di cui all'articolo
2426 del codice civile.
  2.  I  componenti  dell'organo  di  controllo  possono in qualsiasi
momento  procedere,  anche  individualmente,  ad  atti di ispezione e
controllo,    nonche'    chiedere    agli    amministratori   notizie
sull'andamento  delle  operazioni  della  fondazione o su determinati
affari.  Partecipano  alle  riunioni  degli  organi  con  funzioni di
indirizzo e di amministrazione.
  3.  L'organo  di  controllo  informa immediatamente il Ministero e,
qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti
gli  atti  o  i  fatti,  di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei
propri   compiti,   che  possano  costituire  un'irregolarita'  nella
gestione   ovvero   una   violazione  delle  norme  che  disciplinano
l'attivita' delle fondazioni.
  4.  Lo  statuto determina la composizione dell'organo di controllo,
prevedendo  in ogni caso la partecipazione di un componente designato
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e di un componente
designato dal Ministero.
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 2426 del codice civile:
              "Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempre che
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie.".