Art. 3.
  1. Il patrimonio della fondazione e' costituito da:
    a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria;
    b) i  diritti  d'uso  sui  beni  mobili  ed immobili concessi dal
Ministero;
    c) i  lasciti,  le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere,
destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
  2.  Il  patrimonio  della  fondazione  e'  totalmente  vincolato al
perseguimento degli scopi statutari.
  3.  La  stima  dei  conferimenti  avviene,  qualora ne ricorrano le
condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.
 
          Nota all'art. 3, comma 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice civile:
              "Art.  2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
              Gli  amministratori  e i sindaci devono, nel termine di
          sei  mesi dalla costituzione della societa', controllare le
          valutazioni  contenute  nella  relazione indicata nel primo
          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere
          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni
          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai
          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate
          presso la societa'.
              Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre  il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare   la   differenza   in   danaro  o  recedere  dalla
          societa'.".