Art. 5.
  1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della
persona  giuridica  e  ne  promuove le attivita'; adotta, nei casi di
necessita'  e  di  urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui
all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
  2.  Il  presidente  della  fondazione  e' eletto dall'organo di cui
all'articolo  6  tra  i  suoi  componenti.  Presiede gli organi della
fondazione  con  funzioni  di  indirizzo e con funzioni di consulenza
scientifica.