Art. 5. 1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo. 2. Il presidente della fondazione e' eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.