Art. 3.
                           Effetti fiscali
  1.  Il maggiore  valore  attribuito  in  sede  di  rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
secondo  esercizio  successivo  a  quello con riferimento al quale e'
stata eseguita.
  2.  A  decorrere  dall'esercizio  di  cui  al  comma 1, le quote di
ammortamento,  anche  finanziario,  dei beni rivalutati e le spese di
manutenzione,  riparazione,  ammodernamento  e trasformazione, di cui
all'articolo 67,  comma  7, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo
valore dei beni.
  3.  Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio
successivo  a  quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e' stata
eseguita,   ai   fini   della   determinazione  delle  plusvalenze  o
minusvalenze   si   ha   riguardo  al  costo  del  bene  prima  della
rivalutazione.   In  tal  caso  al  soggetto  che  ha  effettuato  la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 12  della  legge  n. 342 del 2000 riferibile ai beni che
formano oggetto delle ipotesi medesime; in caso di versamento rateale
dell'imposta,  il credito d'imposta e' attribuito in misura pari alla
quota  parte  della  rata  pagata  e per tali beni non sono dovute le
residue  rate.  L'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  va portato ad
aumento  del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura
corrispondente  al maggior  valore  attribuito  ai beni oggetto delle
ipotesi suindicate.
  4.  Dalla  data  in cui si verificano le ipotesi indicate nel primo
periodo  del  comma  3  i  saldi  attivi  di  rivalutazione,  fino  a
concorrenza  del maggior  valore  attribuito ai beni ivi considerati,
non  sono  soggetti  alla  disciplina  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 13   della   legge   n.  342  del  2001  e  l'ammontare
dell'imposta  sostitutiva  riferibile  a  detti  beni e' computato in
riduzione  delle  imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo vigente dell'art. 67, comma 7, del decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
          (Testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente:
              "7.    Le    spese    di   manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del
          costo  complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
          quale  risulta  all'inizio  dell'esercizio dal registro dei
          beni  ammortizzabili;  per le imprese di nuova costituzione
          il  limite  percentuale si calcola, per il primo esercizio,
          sul    costo    complessivo   quale   risulta   alla   fine
          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di
          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di
          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui
          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite
          percentuale sopra indicato.".
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4,
          della  legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia
          fiscale) e' il seguente:
              "1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle rivalutazioni
          eseguite  ai  sensi  degli  articoli  10  e  11 deve essere
          imputato  al capitale o accantonato in una speciale riserva
          designata   con   riferimento   alla  presente  legge,  con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione.
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
          In  caso  di  utilizzazione  della  riserva  a copertura di
          perdite,  non  si  puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino  a  quando  la riserva non e' reintegrata o ridotta in
          misura   corrispondente  con  deliberazione  dell'assemblea
          straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei commi
          secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
              3.  Se  il  saldo  attivo viene attribuito ai soci o ai
          partecipanti  mediante riduzione della riserva prevista dal
          comma  1  ovvero  mediante riduzione del capitale sociale o
          del  fondo  di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito,  concorrono  a  formare  il reddito imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti.
              4.  Ai  fini  del comma 3 si considera che le riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve  di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
          bilancio  a  norma  di  precedenti  leggi di rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare,  la parte del capitale formata con l'imputazione
          di tali riserve.".