Art. 2.
       Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
  1.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'articolo  1, il
Ministro  dell'interno  si  avvale  del  Dipartimento  della pubblica
sicurezza,  nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze
per  la  sicurezza  personale  (UCIS)  cui  spetta assicurare, in via
esclusiva   e   in  forma  coordinata,  l'adozione  delle  misure  di
protezione  e  di  vigilanza,  in conformita' alle direttive del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
  2. L'UCIS, in particolare, provvede:
    a)  alla  raccolta  ed  analisi di tutte le informazioni relative
alle   situazioni   personali  a  rischio  che  il  Servizio  per  le
informazioni  e  la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le
informazioni  e  la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti
delle  Forze  di  polizia sono tenuti a fornire, curando altresi' gli
occorrenti  raccordi  con  l'autorita'  giudiziaria  e con gli uffici
provinciali di cui all'articolo 5;
    b)  all'individuazione  delle modalita' di attuazione dei servizi
di   protezione   e   di   vigilanza  e  dei  moduli  comportamentali
conseguenti;
    c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le
esigenze    connesse    all'attivita'   di   prevenzione   a   tutela
dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio;
    d)  alla  predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento  del personale delle Forze di polizia impiegato nei
compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
    e)  alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita'
dei  mezzi  e  degli  strumenti  speciali utilizzati per i servizi di
protezione e di vigilanza;
    f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla
collaborazione  con  i  corrispondenti  uffici  delle amministrazioni
estere,  per  il  tramite  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  e la
pianificazione delle Forze di polizia.
  3.   L'UCIS  provvede  anche  all'attivazione  delle  procedure  di
emergenza.
  4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera
a)  del comma 2, l'UCIS puo' attivare il Ministro dell'interno per la
richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
  5.  All'UCIS  e'  preposto  un  prefetto o un dirigente generale di
pubblica  sicurezza,  ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di
livello equiparato, ed e' assegnato personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.
All'UCIS  puo'  essere  altresi'  assegnato personale del Corpo della
guardia  di  finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare
dello  Stato,  nonche' due esperti nominati dal Ministro dell'interno
ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121.
All'assegnazione  del  personale si provvede con decreto del Ministro
dell'interno,   di  concerto,  qualora  necessario,  con  i  Ministri
interessati.
  6.  I  servizi  di  protezione  e  di vigilanza sono eseguiti dagli
uffici,  reparti  ed  unita'  specializzate  della Polizia di Stato e
dell'Arma  dei  carabinieri  e,  qualora  necessario, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  la
determinazione  del  numero e delle competenze degli uffici in cui si
articola  l'UCIS,  nonche' la determinazione delle piante organiche e
dei  mezzi  a  disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  8.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  sentito il
Comitato  nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua
le  alte  personalita' istituzionali nazionali nei cui confronti sono
espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi
alle loro famiglie e residenze.
  9.  Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi  1,  5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  10.  Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di
protezione  e  di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica,
degli  ex  Presidenti  della  Repubblica, delle loro famiglie e delle
loro sedi e residenze.