Art. 2. Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L'UCIS, in particolare, provvede: a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi' gli occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5; b) all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti; c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attivita' di prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio; d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo; e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita' dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza; f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza. 4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale. 5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e' assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonche' due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati. 6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unita' specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria. 7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalita' istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze. 9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.