Art. 3.
   Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di
                         sicurezza personale

  1.  L'UCIS  si  avvale  della  Commissione  centrale consultiva per
l'adozione  delle  misure  di  protezione e vigilanza, presieduta dal
direttore   del   predetto   Ufficio   centrale   e  composta  da  un
rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo
2, nonche' da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la
sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per
le  informazioni  e  la  sicurezza  militare  (SISMI), di particolare
esperienza,  rispettivamente,  nei  settori  della  protezione  delle
persone  esposte  a  pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e
terroristici, interni ed internazionali.
  2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale
di  cui  comma  1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca
delle  misure  di  protezione  e  di vigilanza, nonche' in materia di
dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure
di  protezione  e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga
di sottoporre.