Art. 5.
           Ufficio provinciale per la sicurezza personale

  1.   Presso   le   Prefetture-Uffici   territoriali   del  Governo,
nell'ambito   del  Gabinetto,  opera  un  ufficio  per  la  sicurezza
personale,  con  compiti  di  raccolta  ed  analisi preliminare delle
informazioni  relative  a  situazioni  personali  a rischio, comunque
acquisite  a  livello  locale,  nonche'  di  raccordo informativo con
l'UCIS  e  con  gli  altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si
avvale,  per  il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali
delle  Forze  di  polizia,  di  funzionari e ufficiali specificamente
designati.
  2.  In  relazione  alle  esigenze  di  cui  al comma 1, il prefetto
convoca  e  presiede  apposite  riunioni di coordinamento, alle quali
partecipano  il  questore  ed  i comandanti provinciali dell'Arma dei
carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza, nonche', con
funzioni  di  segretario,  il funzionario preposto all'Ufficio per la
sicurezza,   che   cura   la   connessa   attivita'  preparatoria  ed
istruttoria.  Per  le  questioni  di sicurezza relative a magi-strati
partecipa  anche  il  procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre
personalita',  il  prefetto  puo'  altresi' invitare alle riunioni le
autorita'  eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle
valutazioni  espresse  nelle  predette  riunioni, il prefetto formula
all'UCIS  proposte  motivate  sull'adozione,  sulla  modifica e sulla
revoca delle misure di protezione e di vigilanza.