Art. 7.
          Disposizioni concernenti il personale prefettizio

  1.  Nell'ambito  del  ruolo della carriera prefettizia le dotazioni
organiche  possono essere modificate per esigenze funzionali connesse
alla   compiuta   attuazione   della   riforma  dettata  dal  decreto
legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, ed alla organizzazione degli
uffici  del  Ministero  dell'interno,  senza  oneri aggiuntivi per il
bilancio   dello   Stato   e  nei  limiti  della  dotazione  organica
complessiva,  con  regolamento del Ministro dell'interno, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.   Le   disposizioni   concernenti  la  valutazione  annuale  dei
funzionari  prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
19  maggio  2000,  n.  139, non trovano applicazione, relativamente a
quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  3,  del  medesimo decreto
legislativo,  per  gli  anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni
continuano  ad  applicarsi  le  modalita'  indicate nell'articolo 36,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.