Art. 8. Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualita' successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma. 2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.