Art. 8.
   Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo
                 sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie  relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per
lo  sviluppo  del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui
alla  legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'interno,  le  quote  di contributi comunitari e statali previste
per  il  periodo  2000-2003.  Per  le annualita' successive, il Fondo
procede  alle  relative  anticipazioni  sulla  base  dello  stato  di
avanzamento del programma.
  2.  Per  il  reintegro  delle  somme anticipate dal Fondo di cui al
comma  1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   effettivamente   sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore del medesimo
programma  nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile
1987, n. 183.