Art. 3.
                             Sospensione
  1.  Il  Ministero  delle  comunicazioni, previa diffida e dopo aver
ascoltato  l'interessato  entro i trenta giorni dalla diffida stessa,
sospende  la  licenza o l'autorizzazione degli operatori inadempienti
fino  al  momento  in  cui  gli operatori stessi ottemperino a quanto
richiesto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 marzo 2002
                                                Il Ministro: Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  delle attivita'
produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157