Art. 3. Sospensione 1. Il Ministero delle comunicazioni, previa diffida e dopo aver ascoltato l'interessato entro i trenta giorni dalla diffida stessa, sospende la licenza o l'autorizzazione degli operatori inadempienti fino al momento in cui gli operatori stessi ottemperino a quanto richiesto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 marzo 2002 Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157