Art. 2.
  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
  2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.