Art. 10. Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze. 2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un Capo della Segreteria, scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un Segretario particolare scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.