Art. 10.

               Segreterie dei Sottosegretari di Stato

  1.  I  Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che
operano alle loro dirette dipendenze.
  2.  I  Sottosegretari  di  Stato possono avvalersi di un Capo della
Segreteria,  scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un
Segretario   particolare  scelto  anche  tra  soggetti  esterni  alla
pubblica  amministrazione,  sulla  base  di un rapporto fiduciario di
diretta collaborazione.