Art. 11.

          Personale degli uffici di diretta collaborazione

  1.   Il   contingente   di   personale   degli  uffici  di  diretta
collaborazione   e'   assegnato  nei  limiti  di  seguito  stabiliti.
All'Ufficio  di  Gabinetto  sono  assegnate  fino  al  massimo di 150
unita',  all'Ufficio  Stampa  e  Comunicazione sono assegnate fino al
massimo  di 40 unita', alla Segreteria, alla Segreteria particolare e
alla  Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente
fino al massimo di 45 unita'.
  All'Ufficio   affari  legislativi  e  relazioni  parlamentari  sono
assegnate  fino  al massimo di 85 unita' di personale. Al Servizio di
controllo  interno  e'  assegnato  un  contingente costituito fino al
massimo  di  20  unita'  di  personale.  A  ciascuna  Segreteria  dei
Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unita' di
personale.  Le  posizioni  dei Capi e dei Segretari particolari delle
Segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato  si  intendono  aggiuntive
rispetto al contingente di 8 unita' sopra indicato.
  2.   All'Ufficio   Stampa  e  Comunicazione,  alla  Segreteria  del
Ministro,  alla  Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria
tecnica  del  Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato,
possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale
complessivamente  ad  essi  assegnato, ivi comprese per le Segreterie
dei   Sottosegretari   le   posizioni   di   vertice,  dipendenti  di
amministrazioni  pubbliche  in  posizione  di  aspettativa, comando o
fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
esperti    e    consulenti   per   particolari   professionalita'   e
specializzazioni,  anche con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.  Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui
agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato
governativo.
  3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice
Direttore  dell'Ufficio  affari  legislativi e relazioni parlamentari
sono  conferiti  ai  funzionari  di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi
previste.
  4.  Per  l'individuazione  dei  posti  di  funzione  della carriera
prefettizia  e  per  il  conferimento  dei  relativi  incarichi si fa
riferimento  alle procedure e modalita' stabilite negli articoli 10 e
12  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38
unita'  complessive  per  l'Ufficio  di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e
Comunicazione,  la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare
del  Ministro  e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unita' per
l'Ufficio  affari  legislativi  e relazioni parlamentari; di 4 unita'
per  il  contingente  posto  a disposizione del Servizio di controllo
interno;  di una unita' per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di
Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.
  5.  All'Ufficio  di  Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione,
alla   Segreteria  del  Ministro,  alla  Segreteria  particolare  del
Ministro  e  alla  Segreteria  tecnica  del  Ministro  possono essere
assegnati  dirigenti  di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti
contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'.
  6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di
controllo  interno  possono  essere  assegnati  dirigenti  di seconda
fascia  del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di
due unita'.
  7.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per
l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  si  provvede
nell'ambito degli Uffici stessi.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  10 e 12 del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento
          v. nelle note alle premesse:
              "Art.  10  (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
          Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
          materia  di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
          nell'ufficio  territoriale  del  Governo,  delle  strutture
          periferiche  dello  Stato, i posti di funzione da conferire
          ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito
          degli  uffici  centrali  e  periferici dell'Amministrazione
          dell'interno,  sono  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'interno.   Negli   uffici  individuati  ai  sensi  del
          presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
          caso  di  assenza  o  di impedimento e' assicurata da altro
          funzionario della carriera prefettizia.
              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di
          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
          periferici dell'Amministrazione dell'interno".
              "Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
          incarichi  di  capo di dipartimento o di ufficio di livello
          equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
          territoriale  del  Governo,  sono  conferiti a prefetti con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro    dell'interno.    Gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale   generale,   non   ricompresi   nel   periodo
          precedente,  sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del
          Ministro  dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
          collocamento  a disposizione, il comando ed il collocamento
          fuori ruolo dei prefetti.
              2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti sono
          destinati   esclusivamente  alla  copertura  dei  posti  di
          funzione  individuati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
          nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
          incarichi   commissariali,  all'espletamento  di  incarichi
          speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o  del Ministro competente in relazione alla
          natura    dell'incarico,    d'intesa    con   il   Ministro
          dell'interno.
              3.   Gli   incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai
          viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
          dipartimenti  e  degli  uffici  equiparati,  dal  capo  del
          dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio  equiparato e,
          nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del  Governo, dal
          prefetto in sede.
              4.  Gli  incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
          gabinetto  negli  uffici  territoriali  del  governo  e gli
          incarichi   di   diretta   collaborazione  con  i  capi  di
          dipartimento   individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del
          dipartimento   all'atto   dell'assunzione   delle  relative
          funzioni.  Con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, si
          provvede,  ove  necessario,  al conseguente conferimento di
          nuovi incarichi di funzione".