Art. 12.

                      Consiglieri del Ministro

  1.  Il  Ministro  puo'  avvalersi di Consiglieri scelti fra persone
dotate  di  elevata  professionalita' nelle materie di competenza del
Ministero   nel  numero  massimo  di  sei,  fra  cui  un  Consigliere
diplomatico.  Nell'ambito  dello stesso contingente, il Ministro puo'
nominare  un  Consigliere  per  la  programmazione  strategica  e  un
Consigliere per le politiche della formazione.
  2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative
in campo internazionale e comunitario.
  3.  Il  Consigliere  per  la  programmazione strategica coadiuva il
Ministro ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo strategico
per  la  definizione  degli  indirizzi  e  dei programmi di carattere
politico-amministrativo.  A  tal fine opera in raccordo con l'Ufficio
di  Gabinetto  e  con  il  Servizio  di  controllo  interno, il quale
fornisce una collaborazione tecnica sia nell'attivita' di valutazione
e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte
operate.
  4.  Il  Consigliere  per  le politiche della formazione coadiuva il
Ministro  ai  fini  dell'adozione  di  una  strategia unitaria per la
promozione  e lo sviluppo delle attivita' di formazione del personale
dei diversi ruoli del Ministero dell'interno, formula proposte per la
modernizzazione  e  il  miglioramento  della  qualita' dei servizi di
formazione,  nonche' per la realizzazione di piani comuni di supporto
alla   programmazione   delle  attivita'  didattiche  finalizzate  al
miglioramento   della   cultura   professionale   e  manageriale  del
personale,  anche  tramite scambi culturali e professionali con altre
Amministrazioni,  universita'  ed  istituzioni  accademiche a livello
nazionale e internazionale.
  5.  Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, sentito il
Ministro  degli  affari  esteri,  fra  funzionari  appartenenti  alla
carriera diplomatica.
  6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere
per  le  politiche  della  formazione  sono  nominati  fra  Prefetti,
dirigenti  di  prima  fascia  o  esperti  di particolare e comprovata
qualificazione.  Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi
sono  posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato
dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
  7.  Ai  Consiglieri  del  Ministro si applicano, per quanto attiene
l'assegnazione,  la  costituzione del rapporto di lavoro, ove esterni
alle  pubbliche  amministrazioni, nonche' la durata dell'incarico, le
disposizioni dell'articolo 11 relative al personale esterno.
 
          Note all'art. 12:
              - Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'argomento v.
          nelle note all'art. 5.
              -  Per  il  testo  dell'art. 24 del decreto legislativo
          19 maggio  2000,  n.  139,  per  l'argomento  v. nelle note
          all'art. 5.