Art. 13.

                        Trattamento economico

  1.  Ai  responsabili  degli Uffici di diretta collaborazione spetta
una retribuzione di posizione, di seguito indicata: a) per il Capo di
Gabinetto  e  per  il  Direttore  dell'Ufficio  affari  legislativi e
relazioni  parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero;
b)  per  i Vice Capi di Gabinetto, per il Vice Direttore dell'Ufficio
affari  legislativi  e  relazioni  parlamentari pari ai Vice Capi dei
Dipartimenti del Ministero. Al Capo della Segreteria del Ministro, al
Capo  della  Segreteria  particolare  del  Ministro  e  al Capo della
Segreteria  tecnica  del  Ministro,  se nominati fra soggetti esterni
alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo
pari  al  trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda
fascia  in  servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, esclusa la
retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio
di  importo  pari  alla  misura  massima  del  trattamento accessorio
spettante  ai  dirigenti  di  seconda  fascia  in  servizio presso il
Ministero  dell'interno, maggiorato  del  30  per cento; ai Segretari
particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato, se nominati tra soggetti
esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di
importo  pari  al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di
seconda  fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa
la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato,  e  un  emolumento
accessorio  di  importo  pari  alla  misura  massima  del trattamento
accessorio  spettante  ai  dirigenti  di  seconda  fascia in servizio
presso  il  Ministero  dell'interno;  al  Capo  dell'Ufficio Stampa e
Comunicazione,  qualora  nominato  tra soggetti esterni alla pubblica
amministrazione,  e'  corrisposto un trattamento economico conforme a
quello  previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti
con  la  qualifica  di  redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se
nominato,  spetta  l'indennita'  prevista  dall'articolo 7,  comma 2,
della  legge  7 giugno  2000,  n.  150.  Per  i  dipendenti  pubblici
incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria del Ministro, Capo
della  Segreteria  particolare  del  Ministro,  Capo della Segreteria
tecnica del Ministro, e Segretario particolare del Sottosegretario di
Stato,  nonche'  Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e Portavoce
del  Ministro,  tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza,  il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle
predette  funzioni,  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  che
optino  per  il  mantenimento  del  proprio trattamento economico, e'
corrisposto il solo emolumento accessorio.
  2.  Al  Consigliere  diplomatico  spetta  il  trattamento economico
determinato   dall'ordinamento   della   carriera   diplomatica;   al
Consigliere  per la programmazione strategica e al Consigliere per le
politiche  della  formazione,  se  nominati fra soggetti esterni alla
pubblica  amministrazione  spetta  una  retribuzione  di  importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti  di  prima  fascia  del  ruolo  unico in servizio presso il
Ministero  dell'interno  e  un emolumento accessorio da fissare in un
importo  non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante  ai  dirigenti  di prima fascia del ruolo unico in servizio
presso  il  Ministero dell'interno. Agli altri Consiglieri spetta una
retribuzione   di   importo   non  superiore  a  quello  massimo  del
trattamento  economico  fondamentale  dei dirigenti di seconda fascia
del  ruolo  unico  in  servizio presso il Ministero dell'interno e un
emolumento  accessorio  da  fissare  in un importo non superiore alla
misura  massima  del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di
seconda  fascia  del  ruolo  unico  in  servizio  presso il Ministero
dell'interno.
  3.  Ai  Prefetti,  di  cui  al  presente  regolamento,  collocati a
disposizione  ai  sensi  dell'articolo 237 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo
24  del  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  spetta una
retribuzione  di  posizione  pari a quella dei Direttori centrali del
Ministero.  Al  personale  della  carriera  prefettizia,  in servizio
presso  gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la
retribuzione  di  posizione risultante dal procedimento negoziale, ai
sensi  dell'articolo  20  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei
conseguenti livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi
assegnati.
  4.  Al  personale  appartenente alla seconda fascia del ruolo unico
dei   dirigenti   contrattualizzati   preposto  ad  una  ripartizione
dirigenziale  compete  una retribuzione di posizione equivalente alla
misura   massima   in   godimento  ai  dirigenti  di  seconda  fascia
nell'ambito  del  Ministero.  Al  personale appartenente alla seconda
fascia  del  ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto
ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione
non  superiore  all'importo  spettante  al  pari qualifica preposto a
ripartizione  dirigenziale,  da graduarsi in relazione agli incarichi
ricoperti,  con  decreto  del  Ministro,  di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  5.  Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  comparto  Ministeri  assegnato  agli  uffici  di diretta
collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita', degli obblighi di
reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli eccedenti
quelli  stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti    retributivi    finalizzati    all'incentivazione    della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica
disposizione  contrattuale,  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita'
e'  determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6.  Al  personale  con  contratto a tempo determinato, a quello con
rapporto  di  collaborazione  coordinata e continuativa, agli esperti
nonche' agli assistenti del Ministro compete un trattamento economico
determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
  7.  Il trattamento economico accessorio previsto dai commi 1 e 2 e'
determinato  con  le  modalita'  di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, della legge
          7 giugno  2000,  n. 150, per l'argomento v. nelle note alle
          premesse:
              "2.   Al   portavoce   e'   attribuita  una  indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili  appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'".
              - Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  v. nelle note
          all'art. 5.
              -  Per  il  testo  dell'art. 24 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, v. nelle note all'art. 5.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  per l'argomento v.
          nelle note alle premesse.
              "Art.   20   (Retribuzione   di  posizione).  -  1.  La
          componente   del   trattamento  economico,  correlata  alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  ed agli incarichi ed alle
          responsabilita'   esercitati,  e'  attribuita  a  tutto  il
          personale  della  carriera  prefettizia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno  si  provvede alla graduazione delle
          posizioni  funzionali  ricoperte, sulla base dei livelli di
          responsabilita'  e  di rilevanza degli incarichi assegnati.
          La  determinazione  della  retribuzione  di  posizione,  in
          attuazione  delle  disposizioni  emanate  con  il  predetto
          decreto,   e'   effettuata   attraverso   il   procedimento
          negoziale.
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
          individuati,    ai    fini   della   determinazione   della
          retribuzione   di  posizione,  gli  uffici  di  particolare
          rilevanza,  nonche'  le  sedi  disagiate  in relazione alle
          condizioni  ambientali  ed  organizzative  nelle  quali  il
          servizio e' svolto.
              3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
          provvedimento  del  Ministro  dell'interno  possono  essere
          individuate  piu'  posizioni  graduate,  secondo la diversa
          rilevanza  degli  incarichi,  tenendo conto della qualifica
          rivestita".
              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  v.  nelle note alle
          premesse.