Art. 2. Uffici di diretta collaborazione 1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; c) il Servizio di controllo interno; d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione; e) la Segreteria del Ministro; f) la Segreteria particolare del Ministro; g) la Segreteria tecnica del Ministro; h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa. 3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Nota all'art. 2: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".