Art. 2. 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: 
    a) l'Ufficio di Gabinetto; 
    b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; 
    c) il Servizio di controllo interno; 
    d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione; 
    e) la Segreteria del Ministro; 
    f) la Segreteria particolare del Ministro; 
    g) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  2. Gli uffici di diretta collaborazione con  il  Ministro  agiscono
secondo criteri che consentono l'efficace  e  funzionale  svolgimento
dei compiti di definizione degli  obiettivi,  la  elaborazione  delle
politiche pubbliche,  la  valutazione  della  loro  attuazione  e  le
connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto  del  principio  di
distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e  compiti  di   gestione.
L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto
al Ministro da parte degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  che
costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e   successive   modificazioni,   un   centro   di    responsabilita'
amministrativa. 
  3. L'assetto interno degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e'
determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare. 
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato".