Art. 3.
                          Capo di Gabinetto

  1.  Il  Capo  di  Gabinetto  assicura  il  supporto al Ministro per
l'esercizio  delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di
tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo
fra il Ministro e l'Amministrazione; assicura al Ministro il supporto
nelle attivita' di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione
comunitaria  e  internazionale, anche per quanto attiene all'adozione
di  accordi  e  all'organizzazione  di  incontri, convegni e missioni
internazionali;  assiste  il  Ministro  nell'azione di programmazione
delle  risorse  finanziarie  e  di monitoraggio della spesa; assicura
l'acquisizione   e   l'elaborazione   delle   conoscenze  strumentali
all'azione  del  Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi,
previsioni   e   orientamenti   strategici   sui  processi  evolutivi
riguardanti   l'azione   del   Ministero;  assicura  il  servizio  di
segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai
compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai
regolamenti   di   sicurezza,   ai  rapporti  con  gli  organismi  di
informazione  e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo
per  i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai
rapporti con gli organismi NATO.
  2.  Per  l'esercizio  delle  sue  funzioni  il Capo di Gabinetto si
avvale  dell'Ufficio  di  Gabinetto  nel  cui ambito e' costituita la
segreteria  speciale  con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio
di  Gabinetto  possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione
responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
  3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di
cui  uno  per  l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro cui e'
affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti
collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 410.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta l'art. 3-bis della legge 30 dicembre 1991,
          n.  410, recante "Disposizioni urgenti per il coordinamento
          delle  attivita'  informative  e  investigative nella lotta
          contro la criminalita' organizzata":
              "Art.3-bis  (Personale  a  disposizione per le esigenze
          connesse  alla  lotta  alla criminalita' organizzata). - 1.
          Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei compiti
          affidati  all'Alto  Commissario  per il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
          e  per  quelle  connesse  all'attuazione  del decreto-legge
          31 maggio  1991,  n.  164,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  22 luglio  1991,  n.  221,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite
          massimo  del  15  per  cento della dotazione organica, puo'
          essere  collocata  a disposizione, oltre a quella stabilita
          dall'art.   237   del   testo   unico   delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi
          previsti.
              2.  In  relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
          1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
          dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato,  nel numero
          massimo   di   cinque  unita',  puo'  essere  collocato  in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
          il SISDE dalle disposizioni vigenti".