Art. 5. 
 
                    Servizio di controllo interno 
 
  1.  Il  Servizio  di  controllo  interno  svolge  le  funzioni   di
valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e
risponde direttamente al Ministro. 
  2.  Il  servizio  di  controllo  interno  supporta,  altresi',   la
valutazione e il controllo strategico sugli  Uffici  territoriali  di
Governo.  Le  relazioni   periodiche   del   Servizio   al   Ministro
dell'interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse
anche al Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  ai   Ministri   delle   attivita'   produttive,   delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute,  per  le  parti  di  rispettiva  competenza  e  possono
contenere proposte migliorative della  funzionalita'  delle  predette
strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dei  predetti
Ministri, puo' svolgere analisi su politiche  e  programmi  specifici
delle rispettive Amministrazioni a livello periferico. 
  3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate  dal
Ministro dell'interno, con proprio decreto, a Prefetti o  ad  esperti
in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione,
analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione. Qualora  la  scelta  ricada  sui  Prefetti,
questi ultimi sono posti a disposizione ai  sensi  dell'articolo  237
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
come richiamato dall'articolo 24 del decreto  legislativo  19  maggio
2000, n. 139. 
 
          Note all'art. 5:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  per l'argomento v.
          nelle note alle premesse:
              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione".
              -  Si  riporta  l'art.  237  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, recante: (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato):
              "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
          1.    I   prefetti   della   Repubblica   possono,   previa
          deliberazione  del Consiglio dei Ministri, essere collocati
          a  disposizione  del  Ministero  dell'interno,  quando  sia
          richiesto dall'interesse del servizio.
              I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
          per  tre  anni,  salvo  quando siano investiti di incarichi
          speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
          per tutta la durata dell'incarico stesso.
              I  prefetti  a  disposizione  non  possono  eccedere il
          numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  per l'argomento v.
          nelle note alle premesse:
              "Art.  24  (Collocamento  a  disposizione).  - 1. Fermo
          restando  quanto  previsto per i prefetti dall'art. 237 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  i  viceprefetti,  previa deliberazione del consiglio di
          amministrazione,  possono  essere  collocati a disposizione
          del    Ministero    dell'interno   quando   sia   richiesto
          dall'interesse  del  servizio.  Si applica il secondo comma
          del richiamato art. 237.
              2.  I  funzionari collocati a disposizione percepiscono
          esclusivamente  il  trattamento  economico  stipendiale  di
          base,   salvo   che  non  siano  destinatari  di  incarichi
          speciali.
              3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del
          comma 1, non possono eccedere complessivamente il numero di
          venti oltre quelli dei posti del ruolo organico".