Art. 5. Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro. 2. Il servizio di controllo interno supporta, altresi', la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell'interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalita' delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, puo' svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive Amministrazioni a livello periferico. 3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, a Prefetti o ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'argomento v. nelle note alle premesse: "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione". - Si riporta l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). - 1. I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico". - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note alle premesse: "Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato art. 237. 2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali. 3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1, non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico".