Art. 6.

                   Ufficio Stampa e Comunicazione

  1.  Le  attivita'  di  informazione sono svolte da un'apposita area
dell'Ufficio   Stampa  e  Comunicazione,  in  conformita'  di  quanto
previsto  dalla  legge  7 giugno  2000,  n. 150, che cura, sulla base
delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi
di   informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di  trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle informazioni da fornire nelle materie
di  interesse  dell'Amministrazione.  Cura  altresi'  il monitoraggio
dell'informazione   italiana  ed  estera.  Il  Ministro  puo'  essere
coadiuvato  da  un  portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla
pubblica  amministrazione,  con  compiti di diretta collaborazione ai
fini  dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi
di informazione.
  2.  Le  attivita'  di comunicazione sono svolte da un'apposita area
dell'Ufficio  Stampa  e  Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla
base  delle  direttive  impartite  dal  Ministro, elabora il Piano di
comunicazione  del  Ministero, favorendo a tal fine, l'organizzazione
di  appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso
gli Uffici periferici dell'amministrazione.
  3.  Il  Capo  dell'Ufficio  Stampa  e  Comunicazione,  alle dirette
dipendenze del Ministro, puo' essere scelto sulla base di un rapporto
fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per l'argomento della legge 7 giugno 2000, n. 150, v.
          nelle note alle premesse.