Art. 6. Ufficio Stampa e Comunicazione 1. Le attivita' di informazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, in conformita' di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, che cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle informazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresi' il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. Il Ministro puo' essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. 2. Le attivita' di comunicazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, elabora il Piano di comunicazione del Ministero, favorendo a tal fine, l'organizzazione di appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso gli Uffici periferici dell'amministrazione. 3. Il Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, alle dirette dipendenze del Ministro, puo' essere scelto sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
Nota all'art. 6: - Per l'argomento della legge 7 giugno 2000, n. 150, v. nelle note alle premesse.