ART. 100 (L)
                  (Nomina di un secondo difensore)

     1.  Nei  casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7
  gennaio  1998,  n.  11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo'
  nominare  un  secondo difensore per la partecipazione a distanza al
  processo   penale,  limitatamente  agli  atti  che  si  compiono  a
  distanza.
 
          Nota all'art. 100:
              -  La  legge  7 gennaio  1998,  n. 11 (Disciplina della
          partecipazione   al   procedimento   penale  a  distanza  e
          dell'esame  in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
          nonche'  modifica  della  competenza sui reclami in tema di
          art.   41-bis   dell'ordinamento  penitenziario)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.
          Note all'art. 108
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
          dell'art. 59, comma1, lett. a) e b):
              "1.  Si  registrano a debito, cioe' senza contemporaneo
          pagamento delle imposte dovute:
                a) le  sentenze,  i  provvedimenti  e  gli  atti  che
          occorrono  nei  procedimenti  contenziosi  nei  quali  sono
          interessate  le  amministrazioni dello Stato e le persone o
          gli   enti   morali   ammessi  al  beneficio  del  gratuito
          patrocinio  quando  essi  vengono  formati  d'ufficio  o ad
          istanza   o   nell'interesse   dei   detti   soggetti;   la
          registrazione  a  debito  non  e'  ammessa  per le sentenze
          portanti  trasferimento  di  beni  e  diritti  di qualsiasi
          natura;
                b) gli  atti  formati  nell'interesse dei soggetti di
          cui  alla  lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
          contenzioso   e   necessari   per   l'ulteriore  corso  del
          procedimento stesso o per la sua definizione.".
              -  Il  decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n.  347
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  le  imposte  ipotecaria  e catastale) e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre 1990, n.
          277,  supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1,
          lettera e), e' il seguente:
              "1.   Sono   eseguite   con   prenotazione   a   debito
          dell'imposta,  salvo  il  recupero  secondo le disposizioni
          delle rispettive leggi:
                a)  d) (omissis);
                e) le formalita' e le volture relative a procedure di
          fallimento e ad altre procedure concorsuali.".