ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.