ART. 125 (L)
                             (Sanzioni)

   1.  Chiunque,  al  fine  di  ottenere  o mantenere l'ammissione al
patrocinio,   formula   l'istanza   corredata   dalla   dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o
il  mantenimento  delle condizioni di reddito previste, e' punito con
la  reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a
euro   1.549,37.   La   pena  e'  aumentata  se  dal  fatto  consegue
l'ottenimento  o  il  mantenimento  dell'ammissione al patrocinio; la
condanna  importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a
carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
   2.  Le  pene  previste  al  comma  1 si applicano nei confronti di
chiunque,  al  fine  di  mantenere l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo
79, comma 1, lettera d).