ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) 1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. 4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.