ART. 135 (L)
               (Norme particolari per alcuni processi)

   1.  Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di
morte  presunta  sono  recuperate nei confronti dei soggetti indicati
nell'articolo  50,  commi  2  e  3, del codice civile e nei confronti
della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
   2.   Le   spese   relative  ai  processi  esecutivi,  mobiliari  e
immobiliari,  hanno  diritto  di  prelazione, ai sensi degli articoli
2755  e  2770  del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o
sul    prezzo    dell'assegnazione    o    sulle   rendite   riscosse
dall'amministratore giudiziario.
 
          Nota all'art. 135:
              -  Si  trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma,
          2755 e 2770 del codice civile:
              "Art.  50.  (Immissione  nel  possesso  temporaneo  dei
          beni). - (Omissis).
              Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
          l'assente  fosse  morto  nel  giorno  a cui risale l'ultima
          notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare
          l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
              I   legatari,  i  donatari  e  tutti  quelli  ai  quali
          spetterebbero  diritti  dipendenti dalla morte dell'assente
          possono   domandare   di   essere   ammessi   all'esercizio
          temporaneo di questi diritti.
              (Omissis).".
              "Art.   2755.   (Spese   per  atti  conservativi  o  di
          espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per
          atti  conservativi  o  per  l'espropriazione di beni mobili
          nell'interesse  comune  dei  creditori hanno privilegio sui
          beni stessi.".
              "Art.   2770.  (Crediti  per  atti  conservativi  o  di
          espropriazione).  I crediti per le spese di giustizia fatte
          per  atti  conservativi  o  per  l'espropriazione  di  beni
          immobili   nell'interesse   comune   dei   creditori   sono
          privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
              Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
          immobile  per  le  spese  fatte  per  la  dichiarazione  di
          liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".