ART. 136 (L)
              (Revoca del provvedimento di ammissione)

   1.  Se  nel  corso  del  processo  sopravvengono  modifiche  delle
condizioni   reddituali   rilevanti   ai   fini   dell'ammissione  al
patrocinio,  il  magistrato  che  procede  revoca il provvedimento di
ammissione.
   2.  Con  decreto  il  magistrato revoca l'ammissione al patrocinio
provvisoriamente  disposta  dal consiglio dell'ordine degli avvocati,
se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato  ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave.
   3.  La  revoca  ha  effetto  dal  momento  dell'accertamento delle
modificazioni  reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.