ART. 144 (L)
              (Processo in cui e' parte un fallimento)

   1.  Nel  processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del
giudice  delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario
per  le  spese,  il  fallimento si considera ammesso al patrocinio ai
sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del
testo   unico,  eccetto  quelle  incompatibili  con  l'ammissione  di
ufficio.