Art. 150 (L) Restituzione di beni sequestrati 1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. 2. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.