Art. 150 (L)
                  Restituzione di beni sequestrati

  1.  La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato
d'ufficio,  o  su  richiesta  dell'interessato  esente  da  bollo; e'
comunque  disposta  dal  magistrato  quando  la sentenza e' diventata
inoppugnabile.
  2.  Il  provvedimento  di  restituzione  e'  comunicato  all'avente
diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.