ART. 152 (R) (Vendita) 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. 2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti. 3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.