ART. 152 (R)
                              (Vendita)

   1.  La  vendita  dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a
cura   dell'ufficio   anche   a   mezzo  degli  istituti  di  vendite
giudiziarie.
   2.  Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o
di  arte,  prima  della  vendita,  e'  avvisato  il  Ministero  della
giustizia  per  l'eventuale  destinazione  di  questi  beni  al museo
criminale presso il Ministero o altri istituti.
   3.  Il  comma  2  si applica anche in caso di beni su cui e' stata
disposta la confisca.