ART. 164 (R) (Rinvio) 1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
Note all'art. 164: - Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2000, n. 225. - Il d.m. 24 maggio 2001 reca "Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.".