ART. 164 (R)
                              (Rinvio)

   1.  Ai  registri  di  cui al presente testo unico si applicano gli
articoli  da  1  a  12  ,  da 15 a 20, del decreto del Ministro della
giustizia  27  marzo  2000,  n.  264  e il decreto del Ministro della
giustizia  24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.)
del 5 giugno 2001, n. 128.
 
          Note all'art. 164:
              -  Il  d.m.  27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante
          norme   per  la  tenuta  dei  registri  presso  gli  uffici
          giudiziari)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 settembre 2000, n. 225.
              -  Il  d.m.  24 maggio  2001  reca  "Regole procedurali
          relative    alla   tenuta   dei   registri   informatizzati
          dell'amministrazione della giustizia.".