ART. 172 (L)
                          (Responsabilita)

   1.  I  magistrati  e i funzionari amministrativi sono responsabili
delle  liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al
risarcimento  del  danno  subito  dall'erario  a causa degli errori e
delle  irregolarita'  delle  loro disposizioni, secondo la disciplina
generale in tema di responsabilita' amministrativa.