ART. 173 (L)
      (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

   1.  Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal
concessionario,  che  utilizza le entrate del bilancio dell'erario di
cui  all'articolo  2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle  di cui al presente testo
unico,  trattenendo  le somme pagate da quelle destinate all'erario a
fronte delle riscossioni.
   2. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti
dall'articolo 174.
 
          Nota all'art. 173:
              -  Per  il  decreto  legislativo  n.  237/1997, v. nota
          all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2:
              "Art. 2. (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti
          del presente decreto, per entrate si intendono:
                a) le  tasse e imposte indirette e relativi accessori
          e sanzioni;
                b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti
          dalla  utilizzazione  di  beni  del  demanio pubblico e del
          patrimonio indisponibile dello Stato;
                c) le  somme  dovute per l'utilizzazione, anche senza
          titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
                d) le entrate patrimoniali;
                e) le    entrate    del    Tesoro   e   delle   altre
          amministrazioni   dello   Stato   per   le   quali  singole
          disposizioni  ne  prevedono  il  versamento  ad  un ufficio
          finanziario;
                f) le  tasse  e  le  entrate  demaniali  eventuali  e
          diverse;
                g) le  sanzioni  inflitte dalle autorita' giudiziarie
          ed amministrative;
                h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata
          al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte
          ipotecaria  e  catastale, approvato con decreto legislativo
          31 ottobre  1990,  n.  347,  come  sostituita dall'art. 10,
          comma   12,  del  decreto-legge  20 giugno  1996,  n.  323,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n. 425;
                i) i  tributi speciali di cui alla tabella A allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  648,  come  modificata  dal  comma  13 dell'art. 10 del
          citato decreto-legge n. 323 del 1996;
                l) tutte  le  altre somme a qualsiasi titolo riscosse
          dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.".