ART. 175 (R)
            (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

   1.  Sino  a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo
esegue   non   sono   collegati   con   tecnologie  informatiche,  il
concessionario   o   l'ufficio  postale  competente  ad  eseguire  il
pagamento  e'  quello  territorialmente  piu'  vicino all'ufficio che
dispone il pagamento.