ART. 181 (R)
                  (Adempimenti del concessionario)

   1.  Se  l'accreditamento  non  puo' essere eseguito per mancanza o
insufficienza  di  fondi, il concessionario dispone l'accreditamento,
per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e
fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
   2.  Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento
il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
   3.  Le  somme  non  accreditate  sui  conti  correnti  bancari dei
beneficiari   vanno   riversate  dal  concessionario,  unitamente  ai
relativi  compensi  trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  territorialmente  competente,  entro  il  terzo  giorno
lavorativo  successivo  a quello in cui e' pervenuta la comunicazione
del  mancato  accredito,  con  imputazione ai capitoli di entrata cui
sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
   4.  Il  concessionario  indica  nei  propri  elaborati contabili i
pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli
ed  articoli  di  entrata  cui  sarebbero  state  imputate  le  somme
utilizzate.
   5.  Il  concessionario  allega  copia  del modello di pagamento al
proprio  conto  giudiziale  di fine esercizio a giustificazione delle
minori  somme  versate  all'erario  e  comunica  gli  stessi importi,
unitamente  al  numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo
del  Ministero  dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione
telematica dei dati relativi alle riscossioni.