ART. 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche) 1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Nota all'art. 198: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.