ART. 198 (R)
         (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

   1.  Per  le  spettanze  degli  ufficiali  giudiziari relative alle
notifiche   a   richiesta  di  parte  nel  processo  penale,  civile,
amministrativo,   contabile,   e   tributario,   le  regole  tecniche
telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle
somme,  sono  stabilite  con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia,  tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123.
 
          Nota all'art. 198:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          123/2001, vedi nota all'art. 190.